STATUTO

Art. 1 – Denominazione e Sede

  1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in
    materia, l’Ente del Terzo Settore denominato, “Pubblica Assistenza La Lanterna
    ODV”, che assume la forma giuridica di associazione.
  2. In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore,
    sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017,
    l’Ente, di seguito detto “organizzazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo
    “ODV” o la locuzione “Organizzazione di Volontariato” nella denominazione
    sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al
    pubblico.
  3. L’organizzazione ha sede legale e operativa nel comune di Genova.
    Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere
    deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma
    l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Finalità, Attività e bandiera

  1. L’Organizzazione non ha fini di lucro, si avvale in modo determinante delle            prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri Associati.
  2. L’Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche,
    solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio in via esclusiva o principale
    di una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall’art.5 del D. Lgs.
    117/2017 e s.m.i., avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari
    associati.
  3. L’Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui
    principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative,
    sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
  4. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi e alla generalità della
    popolazione.

    1. Le attività svolte sono le seguenti:
      a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8
      novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e
      prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016
      n. 112, e successive modificazioni;
      b) interventi non in emergenza e prestazioni sanitarie;
      c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28
      marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di
      interesse sociale con finalità educativa;
      d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse
      sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della
      cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di
      cui al presente articolo;
      e) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e successive
      modificazioni.
      Nello specifico l’Organizzazione si prefigge lo scopo di:
      a) di effettuare trasporti sanitari non in emergenza;
      b) di offrire servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, nel quartiere a
      sostegno delle persone anziane, portatori di handicap o comunque in
      condizioni anche temporanee di difficoltà;
      c) Organizzare forme di partecipazione e di intervento:
      – nel supportare organizzazioni di attività sportive dilettantistiche di cui
      all’art.5 lett.t del Dlgs.117/17;
      – Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato
      ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti
      dal presente statuto.
      2. L’Organizzazione ha una bandiera in cui figurano lo stemma del Comune di
      Genova e l’emblema della lanterna di Genova, il tutto in campo azzurro, e porta
      nella parte sottostante all’emblema la dicitura “Pubblica Assistenza La Lanterna”.
      E’ stabilito che gli acronimi: O.D.V. e “Onlus” o la locuzione “Organizzazione
      Non Lucrativa di Utilità Sociale” dovranno essere utilizzati nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 3 – Attività diverse

L’organizzazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività
diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che
siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. A questo fine, l’Associazione può, tra le altre attività, effettuare a titolo esemplificativo e non esaustivo operazioni finanziarie mobiliari ed immobiliari compresa la costituzione di enti e società nonché l’assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali. 
L’associazione può esercitare ogni altra attività di interesse generale che dovesse
essere individuata ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Dlgs. 117/17 purché riconducibile
agli scopi e finalità perseguiti ed indicati dagli artt. 2 e 3 del presente Statuto.
Per l’attività di interesse generale prestata la associazione può ricevere soltanto il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ed eventualmente
calcolate anche tenendo conto dei costi di gestione globale e amministrativa della
società, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei
limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.
Al fine di finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, può
svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell’art.7 D. Lgs.117/17 e s.m.i. e può
inoltre esercitare, ai sensi dell’art. 6 D. Lgs117/17 e s.m.i., attività diverse da quelle!
di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a
quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.
Si precisa che anche per quanto riguarda lo svolgimento di attività secondarie e
strumentali rientranti nell’art. 6 del CTS ai volontari non spetta alcun rimborso oltre
quello relativo alle “spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività
prestata” così come sancito dall’art. 17, comma 3 del D. Lgs. Nr. 117/2017 e s. m.
dove non si distingue tra attività di interesse generale (art.5) ed attività diverse (art.
6).

Art. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

  1. L’organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi
    dell’art. 8 del D. Lgs.117/2017.
  2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate
    comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
    sociale.
  3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione
    nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita
    dell’organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
    amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso
    o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 – Associati, procedure di ammissione e di esclusione

  1. L’organizzazione è a carattere aperto.
  2. La richiesta di adesione va presentata al Consiglio Direttivo con apposita
    domanda contenente l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo
    di nascita, codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica.
    Nella domanda di ammissione l’aspirante Associato dichiara di accettare,
    senza riserve, lo Statuto dell’Organizzazione. L’ammissione decorre dalla
    data della delibera assunta dal Consiglio Direttivo. Nessun motivo legato a
    distinzioni di razza, classe sociale, sesso, religione, possesso della
    cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della
    richiesta di adesione all’Organizzazione.
  3. Per essere iscritti all’Associazione occorre essere di principi sani, morali e
    tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale.
  4. Le domande di iscrizione di giovani di età inferiore ai 18 anni dovranno
    essere convalidate dall’assenso dei genitori o del tutore legale.
  5. Il Consiglio Direttivo deve entro 90 giorni accettare o rigettare la domanda di
    ammissione, motivando la decisione e comunicarla agli interessati.
  6. A seguito di accettazione del nuovo associato il consiglio direttivo provvede
    alla sua iscrizione nel libro degli associati.
  7. Contro la comunicazione della deliberazione di rigetto il proponente può
    chiedere che sull’istanza di ammissione decida il Collegio dei Probiviri.
  8. Gli Associati hanno diritto di frequentare i locali dell’Organizzazione, di
    partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, di
    riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti
    l’Organizzazione, di eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali.
    Hanno diritto di voto in Assemblea gli Associati che abbiano rinnovato la
    quota associativa almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.
    Lo status di Associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può
    venir meno solo nei casi previsti dal successivo punto n. 3. Non sono pertanto
    ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di
    ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli Associati cessano di appartenere all’Organizzazione, senza oneri per gli stessi, per i seguenti motivi:

a) decesso;
b) dimissioni volontarie;
c) mancato versamento della quota associativa nell’anno solare in corso;
d) comportamento contrastante con gli scopi statutari; inosservanza delle
disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli
organi sociali; per danni morali, materiali arrecati all’Organizzazione e
comunque in ogni altro caso in cui l’Associato svolga attività in dimostrato
contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’Organizzazione.
Per quanto riguarda il punto c) la cessazione (espulsione) ha effetto dal momento in cui il Consiglio Direttivo la promuove con delibera successiva.
Per quanto riguarda il punto d) l’espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli Associati. Resta comunque salvo il diritto dell’Associato escluso di ricorrere all’Autorità Giudiziaria

Art. 6 – Diritti e obblighi degli Associati

  1. Gli Associati hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili
    della persona all’interno della vita dell’Organizzazione.
  2. La quota associativa a carico degli Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo.
    E’ annuale, non rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di
    Associato; è intrasmissibile e non è rivalutabile.
  3. Gli Associati hanno diritto:
    a) di partecipare alle Assemblee e di votare (se in regola con il pagamento della
    quota associativa) direttamente o per delega, purché iscritti da almeno 3 mesi
    nel libro degli associati;
    b) godere del pieno elettorato attivo e passivo; di conoscere i programmi con i
    quali l’Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
    c) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per
    l’attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
    d) di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
    e) esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all’Organo di
    amministrazione.
  4. Gli Associati sono obbligati:
    a) ad osservare le norme del presente Statuto e dei regolamenti sociali e le
    delibere adottate dagli organi sociali;
    b) a pagare la quota associativa, con esclusione di quelli Onorari e di quelli
    Benemeriti;
    c) a svolgere le attività precedentemente concordate con l’Organizzazione;
    d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Organizzazione;
    e) in caso dimissioni è tenuto a restituire la divisa sociale ed il cartellino di
    riconoscimento. Le attività degli Associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavorosubordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Organizzazione.

Art. 7 – Le categorie degli Associati

Gli Associati sono divisi nelle seguenti categorie:
ONORARI: coloro che hanno acquisito meriti eccezionali per particolari interventi
nei riguardi dell’Organizzazione;
BENEMERITI: gli Associati che per l’intensità particolare delle prestazioni
istituzionali da loro rese meritano tale gratificazione;
ADERENTI: coloro che, a differenza dei Militi, non svolgono servizi di volontariato;
SOSTENITORI: coloro che assumono l’impegno di versare all’Organizzazione una
quota annua superiore a quella fissata per le altre categorie; ovvero abbiano fatto “una tantum” una cospicua oblazione;
SANITARI: coloro che hanno la qualifica di medico o infermiere regolarmente
registrati all’albo di competenza. Si impegnano a prestare qualsiasi tipo di servizio
afferente l’oggetto sociale.
VOLONTARI: personale avente corso di formazione adeguato che presta servizio
attivo di trasporto sanitario.
Nella stessa persona possono cumularsi categorie diverse di Associato. La distinzione in categorie non implica differenza di trattamento e diversità di diritti dei singoli Associati, ferme restando le diversità di ruoli e delle funzioni delle diverse categorie di Associati previste nel presente Statuto e negli atti regolamentari.
Gli Associati che svolgono l’attività prevista dall’Art. 2, comma 5 – lettera b) – del
presente Statuto – e cioè gli Associati Volontari e Sanitari – sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17.
L’Organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgo la loro attività in modo non occasionale.

Art.8 – Organi Sociali dell’Organizzazione, gratuità e durata

  1. Gli organi dell’Organizzazione sono:

– l’Assemblea Generale degli Associati;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– l’Organo di Controllo (Collegio dei Sindaci);
– l’Organo di Revisione.

2. Tutte le cariche dell’Organizzazione sono gratuite, hanno durata di 5 anni e
possono essere riconfermate senza interruzione.
3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono
allo scadere del quinquennio medesimo.

Art. 9 – Assemblea Generale degli Associati

1. L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati dell’Organizzazione.
2. L’Assemblea è di regola presieduta dal Presidente dell’Organizzazione ed in caso
di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’Assemblea
elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario
con il compito di stendere il verbale della suddetta; accerta la regolarità della
convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
3. Deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per
l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
4. La convocazione può avvenire per iniziativa del Presidente o del Consiglio
Direttivo. La convocazione avviene tramite avviso scritto, contenente la data e
l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del
giorno ed il luogo, da inviare per lettera ordinaria, fax, e-mail ad ogni Associato
almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la riunione dell’Assemblea.
5. La convocazione può anche avvenire su richiesta scritta di almeno due
componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli Associati o da parte
dell’Organo di Controllo (Collegio dei Sindaci): in tal caso l’avviso di
convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta
e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
6. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo
scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione,
fusione, scissione dell’Organizzazione.
E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
7. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque
sia il numero degli aderenti presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei
voti presenti.
8. L’Assemblea straordinaria delibera e modifica lo Statuto dell’Associazione con la
presenza in prima convocazione di almeno il 60% degli Associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione è valida con
la presenza di almeno 1/3 degli Associati e delibera con il voto favorevole dei 2/3
dei presenti.
9. L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la
devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati.
10. Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto. Ciascun Associato può farsi
rappresentare in Assemblea da un altro Associato, conferendo delega scritta,
anche in calce alla convocazione. Ciascun Associato può rappresentare fino ad un
massimo di 3 Associati se l’Organizzazione ha un numero di Associati inferiore a
500 e di 5 Associati se l’Organizzazione ha un numero di Associati non inferiore
a 500.
11. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
12. I compiti dell’Assemblea sono:
a) nomina e/o revoca dei componenti degli organi sociali (Consiglio Direttivo e
Collegio dei Sindaci);
b) nomina e/o revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione
legale del conti;
c) approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali (Consiglio
Direttivo e Collegio dei Sindaci) ed, eventualmente, procede ad azioni di
responsabilità nei loro confronti;
e) nomina della Commissione elettorale per lo svolgimento delle operazioni
elettorali;
f) ratifica della cooptazione di un componente del Consiglio Direttivo o del
Collegio dei Sindaci;
g) delibera sull’esclusione degli Associati;
h) delibera su modifiche dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
i) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
j) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’Organizzazione;
k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto Costitutivo o dallo
Statuto alla sua competenza.
13. I processi verbali vengono sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea e dal
Segretario e conservati presso la sede dell’organizzazione.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)

1. Il Consiglio Direttivo, composto da membri di età non inferiore ai 21 anni al
momento dell’elezione, è eletto dall’Assemblea degli Associati ed è composto da
6 componenti. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate
e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si
applica l’articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli
adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgsl. 117/2017.
2. Il Consiglio resta in carica 5 anni ed i suoi componenti possono essere confermati
nell’incarico senza interruzione. Essi decadono qualora senza giustificato motivo
scritto siano assenti per 3 volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo. La
decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo. Alla sostituzione di ciascun
consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non
eletti o procedendo all’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea
utile.
3. L’organo di amministrazione governa l’organizzazione ed opera in attuazione
delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde
direttamente e dalla quale può essere revocato.
4. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti il
Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, l’Economo, il Direttore
dei Servizi.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una
volta ogni 6 mesi o quando ne faccia richiesta, in forma scritta, almeno un terzo
dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 15 giorni
dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare
esperti con voto consultivo.
6. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono convocate con avviso scritto contenente
l’ordine del giorno da trattare, la data, l’ora ed il luogo da inviare con lettera
raccomandata AR – o, se richiesto, con messaggio e-mail o attraverso le forme
telematiche legali vigenti – ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio
dei Sindaci almeno 8 giorni prima della data fissata per l’adunanza stessa. Per
particolari motivi di urgenza la convocazione verrà fatta con telegramma da
inviarsi almeno 2 giorni prima della data fissata per l’adunanza.
7. Competenze del Consiglio Direttivo:
a) fissare le norme per il funzionamento dell’Organizzazione; con ciò può porre
in essere tutti gli atti e i negozi giuridici di diritto privato funzionali al
perseguimento degli scopi istituzionali;
b) sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto consuntivo entro il
mese di aprile successivo all’anno interessato;
c) accogliere o respingere le domande degli aspiranti Associati;
d) deliberare in merito al venir meno della qualifica di Associato, secondo quanto
previsto all’Art. 5 punti 3c) e 2d) del presente Statuto;
e) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del
Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
f) redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea;
g) proporre all’Assemblea le eventuali modifiche dello Statuto;
h) decide su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il
personale;
i) proporre all’Assemblea lo scioglimento e la liquidazione dell’Organizzazione;
j) adottare nei confronti di tutti gli Associati provvedimenti disciplinari motivati
come meglio precisato nel Regolamento Sociale;
k) istituire Commissioni con incarichi speciali;
l) proclamare gli Associati Onorari ed elevare gli Associati a Benemeriti;
m) cooptare, in sua sostituzione, in caso in cui la carica di un Consigliere resti
vacante, un Associato che accetti la carica. Tale nomina dovrà essere ratificata
nella prima Assemblea utile degli Associati. Il componente insediato come
anzidetto resta in carica quanto sarebbe dovuto rimanere il suo predecessore.
n) fissare l’ammontare della tassa di iscrizione e della quota associativa annua;
o) deliberare la premiazione degli Associati;
p) è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo
Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti
di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell’Organizzazione,
riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.
9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Segretario e
rimangono depositate nella sede dell’Organizzazione a disposizione degli
Associati per la libera consultazione.
10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere prese con l’intervento
della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei voti degli intervenuti. In
caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Le votazioni si fanno per
appello nominale od a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si
tratta di questioni concernenti le persone dei Consiglieri e dei componenti il
Collegio dei Sindaci. Per la validità delle adunanze non sarà computato chi,
avendovi un interesse, non può prendere parte alle deliberazioni.
11. I processi verbali delle delibere, opportunamente numerati per anno solare, sono
stesi dal Consigliere Segretario e sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti
alla seduta. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ne
sarà fatta menzione. I Consiglieri hanno diritto, qualora lo ritengano opportuno,
far constare a verbale le proprie dichiarazioni.
12. I componenti il Consiglio Direttivo rimangono in carica per 5 anni fino a quando
non subentrano i loro successori a seguito di nuove elezioni.
13. La carica di componente del Consiglio Direttivo è a titolo gratuito.
14. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Sindaco.

Art. 11 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza
dei voti.
2. Il Presidente:
a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Organizzazione nei
confronti di terzi ed in giudizio;
b) è autorizzato ad eseguire incassi da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da
Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive
riguardanti l’Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed
Amministrativa;
d) ha la facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari ed urgenti per il
regolare funzionamento dell’Organizzazione, riferendone, per la ratifica, al
Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

Art. 12 – Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento;
1. In caso di cessazione dalla carica o dimissioni del Presidente questi viene
sostituito dal Vice Presidente, sino alla convocazione del primo Consiglio
Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente una volta ricostituita
l’integrità del Consiglio Direttivo.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice-Presidente le relative
funzioni saranno esercitate dal Consigliere più anziano di carica.

Art. 13 – Organo di Controllo (Collegio dei Sindaci)

1. L’Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi
delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o
in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti
dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti
dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui
all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di
controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei
componenti. Laddove l’assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la
funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra
soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L’Organo di Controllo (Collegio dei Sindaci):
– vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs.
231/2001, qualora applicabili;
– vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e
sul suo concreto funzionamento;
– al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare,
su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;
– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del
D. Lgs. 117/2017;
– attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del
D. Lgs.117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al
medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio
svolto dall’Organo di Controllo.
3. L’Organo di Controllo (Collegio dei Sindaci) può in qualsiasi momento procedere
ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori
notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. In caso di morte, dimissioni, decadenza, perdita della qualità di Associato, revoca
dalla carica per gravi violazioni di Legge o del presente Statuto, previa
contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta, o
qualsiasi altra causa per la quale la carica di un Sindaco resti vacante, il Collegio
dei Sindaci provvede a cooptare in sua sostituzione un Associato che accetti la
carica. Tale nomina dovrà essere ratificata nella prima Assemblea degli Associati
utile. Il componente insediato come anzidetto resta in carica quanto sarebbe
dovuto rimanere il suo predecessore.
5. I componenti del Collegio dei Sindaci rimangono in carica per 5 anni e fino a
quando non subentrano i loro successori a seguito di nuove elezioni.
6. Decadono dalla carica i componenti del Collegio dei Sindaci che, senza
giustificato motivo scritto, non intervengono a tre sedute consecutive del Collegio
dei Sindaci. La decadenza è pronunciata dallo stesso Collegio che, altresì,
provvederà alla sostituzione del componente mancante.
7. Le cariche dei componenti il Collegio dei Sindaci sono a titolo gratuito.

Art. 14 – Organo di Revisione legale dei conti

E’ nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso
di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti
nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea
all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 15 – Patrimonio e Risorse Economiche

1. L’Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo
svolgimento della propria attività da:
a) quote associative e contributi degli Associati;
b) contributi da privati;
c) contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’Organizzazione a qualunque
titolo.
2. I fondi sono depositati presso l’Istituto/i di Credito e/o Banco Postale stabilito/i
dal Consiglio Direttivo e intestato all’associazione.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Tesoriere
secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
4. E’ fatto d’obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione
e mantenimento del patrimonio.

Art. 16 – Collaboratori di lavoro autonomo

1. L’Organizzazione di volontariato per sopperire a specifiche esigenze può giovarsi
dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l’Organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono
disciplinati dalla Legge.

Art. 17 – Bilancio

1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.
Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall’Organo di Amministrazione e viene approvato
dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui si
riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione in Assemblea, l’Organo di
Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsto dal D. Lgs.
117/2017.
4. L’Organo di Amministrazione documento il carattere secondario e strumentale
delle attività di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella
relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella
nota integrativa al bilancio.
5. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017
l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti
necessari.

Art. 18 – Libri sociali obbligatori

L’organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 19 – Scioglimento dell’organizzazione

1. Lo scioglimento e la liquidazione dell’Organizzazione possono essere proposti
dal Consiglio Direttivo ed approvati, con il voto favorevole di almeno tre quarti
degli Associati regolarmente iscritti, esprimenti il solo voto personale escluso le
deleghe, dall’Assemblea degli Associati convocata con specifico ordine del
giorno.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo
parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, e salva diversa
destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le
disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla
Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di
ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto
Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso
positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza
o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 20 – Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo, e
approvate dall’Assemblea, sono consegnate agli Associati congiuntamente ad una
copia del presente Statuto.

Art. 21 – Statuto

1. L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della
disciplina vigente.
2. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto
per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 22 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.
Firmato:
ROBERTO PUSCEDDU