STATUTO

Art. 1 – Costituzione

  1. E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata “Pubblica Assistenza La Lanterna- Onlus” che in seguito sarà denominata l”‘Organizzazione”. Tale Associazione è costituita ai sensi della Legge 266/91 , della Legge Regionale 47/09 e della Legge Regionale 42/2012, e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
  2. L’Organizzazione ha sede nella città di Genova, Comune di Genova.
  3. Le finalità istituzionali si esauriscono nell’ambito della Regione Liguria.

Art. 2 – Principi

  1. L’Organizzazione è apolitica ed apartitica e si atterrà esclusivamente ad una struttura democratica, all’elettività delle cariche, alla gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fomite dagli Associati, i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
  2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, gli organi sociali (Consiglio Direttivo e Collegio dei Sindaci) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria degli Associati; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo.
  3. La durata dell’Organizzazione è
  4. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell’ambito della stessa città o di altre città, nonché istituire sedi  e  sezioni  distaccate anche in altre Città della Regione, previa approvazione dell’ Assemblea.

Art. 3 – Scopi, finalità e bandiera

  1. L’Organizzazione non ha fini di lucro, si avvale in modo determinante delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri Associati. L’Organizzazione persegue fini di solidarietà sociale e si propone di svolgere la propria attività nel settore socio-sanitario.
  2. L’Organizzazione intende attuare una serie di attività che abbiano come fine di portare soccorso in occasione di pubbliche calamità e nei privati infortuni, di provvedere all’assistenza ed al trasporto degli inferni, degli infortunati, dei sofferenti e di quanti altri ne richiedano il suo intervento per le ragioni più diverse, senza distinzione di razza, di classe sociale, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera.
  3. In base alle proprie disponibilità organizzative, l’Organizzazione potrà, gratuitamente, anche:

a) promuovere iniziative di formazione ed educazione sanitaria;
b) promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
c) promuovere la formazione del volontariato;
d) promuovere servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno alle persone anziane, portatori di handicap o comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà;
e) promuovere momenti di studio ed iniziative di formazione in attuazione dei fini del presente Statuto, anche mediante pubblicazioni periodiche.

  1. L’Organizzazione ha una bandiera in cui figurano lo stemma del Comune di Genova e l’emblema della lanterna di Genova, il tutto in campo azzurro, e porta nella parte sottostante all’emblema la dicitura “Pubblica Assistenza La Lanterna – Onlus”. E’ stabilito che l’acronimo “Onlus” o la locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” dovranno essere utilizzati nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 4 – Gli Associati dell’Organizzazione

  1. Possono aderire all’Organizzazione tutte le persone di maggiore età che dichiarano di accettare lo Statuto, le sue finalità e che si impegnino ad operare per il loro conseguimento. Gli Associati hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli Associati donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità.
  2. Il loro numero è illimitato.

Art. 5 – Criteri di ammissione e di esclusione

  1. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’Organizzazione. Nella domanda di ammissione l’aspirante Associato dichiara di accettare, senza riserve, lo Statuto dell’Organizzazione. Possono presentare la richiesta di adesione solo coloro che hanno compiuto la maggiore età. L’ammissione decorre dalla data della delibera assunta dal Consiglio Direttivo. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, classe sociale, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione ali ‘Organizzazione. Gli Associati hanno diritto di frequentare i locali dell ‘Organizzazione, di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Organizzazione, di eleggere ed essere eletti membri degli organi hanno diritto di voto in Assemblea gli Associati che abbiano rinnovato la quota associativa almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa. Lo status di Associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo punto n. 2. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
  2. Gli Associati cessano di appartenere all’Organizzazione, senza oneri per gli stessi, per i seguenti motivi:

a) decesso;
b) dimissioni volontarie;
c) mancato versamento della quota associativa nell’anno solare in corso;
d) comportamento contrastante con gli scopi statutari; inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali, materiali arrecati all’Organizzazione e comunque in ogni altro caso in cui l’Associato svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’Organizzazione. Per quanto riguarda il punto c) la cessazione (espulsione) ha effetto dal momento in cui il Consiglio Direttivo la promuove con delibera comunque successiva al 31 marzo dell’anno in corso. Per quanto riguarda il punto d) l’espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli Associati. Resta comunque salvo il diritto dell’Associato escluso di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ai sensi del comma 3, art. 24 del C.C.

  1. Gli Associati che abbiano receduto, che siano stati esclusi o abbiano cessato di appartenere all’Organizzazione non possono chiedere la ripetizione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Organizzazione.

Art. 6 – Diritti e doveri degli Associati

  1. Gli Associati hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all’interno della vita dell’Organizzazione.
  2. La quota associativa a carico degli Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo. E’ annuale, non rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di Associato; è intrasmissibile e non è rivalutabile.
  3. Gli Associati hanno diritto:

a) di partecipare alle Assemblee e di votare (se in regola con il pagamento della quota associativa) direttamente o per delega;
b) di conoscere i programmi con i quali l’Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
c) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

  1. Gli Associati sono obbligati:

a) ad osservare le norme del presente Statuto e dei regolamenti sociali e le delibere adottate dagli organi sociali;
b) a pagare la quota associativa, con esclusione di quelli Onorari e di quelli Benemeriti;
c) a svolgere le attività precedentemente concordate con l’Organizzazione;
d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Organizzazione.

  1. Le prestazioni fornite dagli Associati sono effettuate in modo personale, spontaneo ed a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli Associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli Associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
  2.  Le attività degli Associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Organizzazione.

Art. 7 – Le categorie degli Associati

Gli Associati sono divisi nelle seguenti categorie:

ONORARl: coloro che hanno acquisito meriti eccezionali per particolari interventi nei riguardi   dell ‘Organizzazione;
BENEMERlTI: gli Associati che per l’intensità particolare delle prestazioni istituzionali da loro rese meritano tale gratificazione;
MILITI: coloro che si impegnano a prestare qualsiasi tipo di servizio afferente l’attività sociale;
ADERENTI: coloro che, a differenza dei Militi, non possono svolgere i servizi di Pronto Soccorso;
SOSTENITORl: coloro che assumono l’impegno di versare all’Organizzazione una quota annua superiore a quella fissata per le altre categorie; ovvero abbiano fatto “una tantum” una cospicua oblazione;
CONTRlBUENTI: coloro che assumono l’impegno di versare all’Organizzazione una quota annua ridotta rispetto a quella degli Associati Sostenitori, ma comunque superiore a quella dei Militi, Sanitari ed Aderenti;
SANITARl: coloro che hanno la qualifica di medico o infermiere. Si impegnano a prestare qualsiasi tipo di servizio afferente l’oggetto sociale.

Nella stessa persona possono cumularsi categorie diverse di Associato. La distinzione in categorie non implica differenza di trattamento e diversità di diritti dei singoli Associati, ferme restando le diversità di ruoli e delle funzioni delle diverse categorie di Associati previste nel presente Statuto e negli atti regolamentari.
Gli Associati che svolgono l’attività prevista dall’ Art. 3, punto 2 del presente Statuto – e cioè gli Associati Militi, Aderenti e Sanitari – sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 – Patrimonio e Risorse Economiche

  1. Il patrimonio dell’Organizzazione è composto dal deposito iniziale e da successive integrazioni e da suppellettili usate di nessun valore commerciale nonché sarà formato da tutti quei beni che in futuro saranno acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
  2. L’Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:                                                                                                                                         a) quote associative e contributi degli Associati;
    b) contributi da privati;
    c) contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche;
    d) contributi di organismi internazionali;
    e) donazioni e lasciti testamentari;
    f) rimborsi derivanti da convenzioni;
    g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
    h) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’Organizzazione a qualunque titolo.
  3. I fondi sono depositati presso l’Istituto/i di Credito e/o Banco Postale stabilito/i dal Consiglio Direttivo.
  4. Ogni operazione finanziaria è disposta con finne del Presidente e/o del Tesoriere secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
  5. E’ fatto d’obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

Art. 9 – Gestione economica e finanziaria                     

    L’Organizzazione adotta il regime di contabilità economico-patrimoniale.
    Di tutto il patrimonio costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Organizzazione deve essere tenuto l’inventario, da aggiornarsi periodicamente con cadenza normalmente biennale.
    E’ consentito al Presidente ed all’Economo provvedere alle piccole spese correnti entro un limite di importo stabilito dal Consiglio Direttivo.
    Tutti i provvedimenti che comportano oneri a carico del Bilancio devono essere assistiti dall’attestazione della relativa copertura finanziaria a cura del Tesoriere.

Art. IO – Organi Sociali dell’Organizzazione

  1. Gli organi dell’Organizzazione sono:
    a) al’Assemblea Generale degli Associati;
    b) il Consiglio Direttivo;
    c) il Presidente;
    d) il Collegio dei Sindaci.
  2. Tutte le cariche dell’Organizzazione sono gratuite, hanno durata di 5 anni e possono essere riconfermate senza interruzione.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art 11 – Assemblea Generale degli Associati

  1. L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati dell’Organizzazione.
  2. L’Assemblea è di regola presieduta dal Presidente dell’Organizzazione ed in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell’ Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta; accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. I processi verbali vengono sottoscritti dal Presidente dell’ Assemblea e dal Segretario.
  3. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l’anno ed in via straordinaria ogni qual volta si renda necessaria per le esigenze dell’Organizzazione.
  4. La convocazione può avvenire per iniziativa del Presidente o del Consiglio Direttivo. Può anche avvenire su richiesta scritta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli Associati o da parte del Collegio dei Sindaci: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. La convocazione avviene tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno ed il luogo, da inviare per lettera ordinaria ad ogni Associato almeno sette giorni prima del giorno fissato per la riunione dell’ Assemblea.
  5. L’Assemblea ordinaria viene convocata, per l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell’anno precedente, entro il mese di aprile.
  6. L’ Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.
  7. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati, in proprio o per delega. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.
  8. Ciascun Associato può essere portatore di una sola delega.
  9. Le deliberazioni dell’ Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e loro deleganti, fatta eccezione per le richieste di modifica dello Statuto come previsto dall’art. 22 del presente Statuto e per quelle relative allo scioglimento dell’Organizzazione come previsto dall’art. 23 del presente Statuto.
  10. I compiti dell’Assemblea sono:
    a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
    b) eleggere i componenti del Collegio dei Sindaci;
    c) approvare il bilancio consuntivo;
    d) deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
    e) deliberare sullo scioglimento dell’Organizzazione;
    f) decidere in via definitiva, in caso di ricorso, sull’espulsione di un Associato secondo quanto previsto all’ 5 punto 2d) del presente Statuto;
    g) ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
    h) nominare il liquidatore e deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell’Organizzazione);
    i) nominare la Commissione Elettorale per lo svolgimento delle operazioni elettorali;
    j) ratificare la cooptazione di un componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Sindaci.
  11.  Le deliberazioni dell’ Assemblea sono conservate a cura del Segretario e rimangono depositate nella sede dell’Organizzazione a disposizione degli Associati per la libera consultazione.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo, composto da membri di età non inferiore ai 21 anni al momento dell’elezione, è eletto dall’Assemblea degli Associati ed è composto da 6 componenti. Resta in carica 5 almi ed i suoi componenti possono essere confermati nell’ incarico senza interruzione. Essi decadono qualora senza giustificato motivo scritto siano assenti per 3 volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo.
  2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice­ Presidente, il Segretario, il Tesoriere, l’Economo, il Direttore dei Servizi.
  3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni 6 mesi quando ne faccia richiesta, in forma scritta, almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con voto consultivo. Alle riunioni devono essere invitati i componenti del Collegio dei Sindaci.
  4. Competenze del Consiglio Direttivo:
    a) fissare le nonne per il funzionamento dell’Organizzazione; con ciò può porre in essere tutti gli atti e i negozi giuridici di diritto privato funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali;
    b) sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto consuntivo entro il mese di aprile successivo dell’anno interessato;
    c) accogliere o respingere le domande degli aspiranti Associati;
    d) deliberare in merito al venir meno della qualifica di Associato, secondo quanto previsto all’Art. 5 punti 2c) e 2d) del presente Statuto;
    e) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
    f) redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell’ Assemblea;
    g) proporre all’Assemblea le eventuali modifiche dello Statuto;
    h) assumere stipendiati e salariati o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli Associati e, comunque, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio;
    i) proporre all’Assemblea lo scioglimento e la liquidazione dell’Organizzazione;
    j) adottare nei confronti di tutti gli Associati provvedimenti disciplinari motivati come meglio precisato nel Regolamento Sociale;
    k) istituire Commissioni con incarichi speciali;
    l) proclamare gli Associati Onorari ed elevare gli Associati a Benemeriti;
    m) cooptare, in sua sostituzione, in caso in cui la carica di un Consigliere resti vacante, un Associato che accetti la carica;
    n) fissare l’ammontare della tassa di iscrizione e della quota associativa annua;
    o) deliberare la premiazione degli Associati.
  5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell’Organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria
  6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Segretario e rimangono depositate nella sede dell’Organizzazione a disposizione degli Associati per la libera consultazione.
  7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere prese con l’intervento della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei voti degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti te persone dei Consiglieri e elei componenti il Collegio dei Per la validità delle adunanze non sarà computato chi, avendovi un interesse, non può prendere parte alle deliberazioni.
  8. Le adunanze del Consiglia Direttivo sono convocate con avviso scritto contenente l’ordine del giorno da trattare, la data, l’ora ed il luogo da inviare con lettera raccomandata AR –o, se richiesto, con messaggio e-mail o attraverso le forme telematiche legali vigenti –ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza stessa. Per particolari motivi di urgenza la convocazione verrà fatta con telegramma da inviarsi almeno 2 giorni prima della data fissata per l’adunanza.
  9. I processi verbali delle delibere, opportunamente numerati per anno solare, sono stesi dal Consigliere Segretario e sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti alla seduta. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ne sarà fatta menzione. I Consiglieri hanno diritto, qualora lo ritengano opportuno, far constare a verbale le proprie dichiarazioni.
  10. I componenti il Consiglio Direttivo rimangono in carica fino a quando non subentrano i loro successori.
  11. La carica di componente del Consiglio Direttivo è a titolo gratuito.
  12. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Sindaco.

Art. 13 – Il Presidente

  1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
  2. Il Presidente:
    a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
    b) è autorizzato ad eseguire incassi da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
    c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa;
    d) ha la facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari ed urgenti per il regolare funzionamento dell’Organizzazione, riferendone, per la ratifica, al Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

Art. 14 – Integrazione del Consiglio direttivo e sostituzione del Presidente

  1. In caso di morte, dimissioni, decadenza, perdita della qualità di Associato, revoca dalla carica per gravi violazioni di Legge o del presente Statuto, previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta, o qualsiasi altra causa per la quale la carica di un Consigliere resti vacante, il Consiglio Direttivo provvede a cooptare in sua sostituzione un Associato che accetti la carica. Tale nomina dovrà essere ratificata nella prima Assemblea utile degli Associati. Il componente insediato come anzidetto resta in carica quanto sarebbe dovuto rimanere il suo predecessore. Se viene meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, quello o quelli rimasto/i in carica deve/devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I componenti del Consiglio Direttivo nominati         dall’Assemblea scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.
  2. In caso di cessazione dalla carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente, sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente una volta ricostituita l’integrità del Consiglio Direttivo.
  3. In mancanza di Vice-Presidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano di carica.

Art. 15 – Il Vice-Presidente

  1. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
  2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice-Presidente le relative funzioni saranno esercitate dal Consigliere più anziano di carica.

Art. 16 – Il Collegio dei Sindaci

  1. Il Collegio dei Sindaci, composto da persone di età non inferiore ai 21 anni al momento dell’elezione, è nominato dall’Assemblea degli Associati ed è formato da 3 componenti. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.
  2. Dura in carica 5 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili anche senza interruzione. La carica di Sindaco è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. Il Collegio svolge le seguenti funzioni:
    a) verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
    b) verifica del rendiconto consuntivo annuale prima della sua presentazione all’Assemblea;
    c) redazione della relazione annuale al rendiconto consuntivo e sua presentazione all’Assemblea.
  3. In caso di morte, dimissioni, decadenza, perdita della qualità di Associato, revoca dalla carica per gravi violazioni di Legge o del presente Statuto, previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta, o qualsiasi altra causa per la quale la carica di un Sindaco resti vacante, il Collegio dei Sindaci provvede a cooptare in sua sostituzione un Associato che accetti la carica. Tale nomina dovrà essere ratificata nella prima Assemblea degli Associati utile. Il componente insediato come anzidetto resta in carica quanto sarebbe dovuto rimanere il suo predecessore.
  4. I componenti del Collegio dei Sindaci rimangono in carica fino a quando non subentrano i loro successori.
  5. Decadono dalla carica i componenti del Collegio dei Sindaci che, senza giustificato motivo scritto, non intervengono a tre sedute consecutive del Collegio dei Sindaci. La decadenza è pronunciata dallo stesso Collegio dei Sindaci.
  6. Le cariche dei componenti il Collegio dei Sindaci sono a titolo gratuito.
  7. Possono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 17 – Attività – Secondarie

L’Organizzazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25 maggio 1995.

Art. 18 – Dipendenti

  1. L’Organizzazione di volontariato può assumere dipendenti esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
  2. I rapporti tra l’Organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti di istituzioni e servizi socio-assistenziali.

Art 19 – Collaboratori di lavoro autonomo

  1. L’Organizzazione di volontariato per sopperire a specifiche esigenze può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.
  2. I rapporti tra l’Organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla Legge.

Art. 20 – Assicurazioni

Gli Associati dell’Organizzazione che svolgono l’attività prevista dall’Art. 3, punto 2 del presente Statuto – e cioè gli Associati Militi, Aderenti e Sanitari -sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 21 –Bilancio

  1. Ogni anno deve essere redatto , a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’ Assemblea che lo approva a norma di legge.
  2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. E’ composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
  3. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.

Art. 22 – Modifiche dello Statuto

  1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi sociali o almeno da un decimo degli Associati.
  2. Le relative deliberazioni sono approvate dall’ Assemblea con la presenza in prima convocazione di almeno tre quarti degli Associati e 101″0 deleganti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e loro deleganti; mentre in seconda convocazione la delibera è valida se intervengono almeno 1/10 degli Associati e loro deleganti e con il voto favorevole della maggioranza elei presenti e loro deleganti.

Art 23 – Scioglimento dell’organizzazione

  1. Lo scioglimento e la liquidazione dell’Organizzazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati regolarmente iscritti, esprimenti il solo voto personale escluso le deleghe, dall’Assemblea degli Associati convocata con specifico ordine del giorno.
  2. I beni che residuano, dopo l’esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni deliberate dall’ Assemblea degli Associati o contenute negli accordi degli Associati o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 24 – Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo, e approvate dalla Assemblea, sono consegnate agli Associati congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

Art. 25 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione, con particolare riferimento alla legge n. 266 dell’Il agosto 1991.

Art. 26 – Disposizioni finali

Il presente Statuto entra in vigore nel momento della sua approvazione da parte della Regione Liguria.
Gli Organi dell’ Associazione sono eletti secondo le previsioni del presente Statuto.
I componenti gli Organi decaduti possono essere eventualmente rieletti.